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Sez. 2, Sentenza n. 31446 del 03/07/2003 Cc. (dep. 24/07/2003) Rv. 226448 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Misure cautelari reali - Appello - Inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta rinuncia alla stessa da parte dell'interessato - Condanna alle spese - Possibilità.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226448-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

In tema di impugnazioni la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta rinuncia al ricorso di fronte al tribunale del riesame, motivata dalla volontà di evitare un effetto pregiudizievole conseguente alla decisione (Nella specie la Corte di cassazione, in forza del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte del Tribunale del riesame, sottolineando come il comportamento dell'impugnante abbia evidenziato non la carenza di interesse ma un suo interesse rafforzato rispetto alla decisione che si è voluto evitare). .

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)