Sez. 2, Sentenza n. 20722 del 10/04/2001 Cc. (dep. 18/05/2001) Rv. 218906 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Misure cautelari personali - Appello - Inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse - Condanna al pagamento delle spese - Possibilità - Condizioni - Verifica incidentale della fondatezza del gravame proposto.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento delle spese processuali può essere disposta dal giudice anche se l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando dall'esame dei motivi risulta evidente l'infondatezza del gravame proposto. (Nella specie, La Corte di cassazione, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ha ritenuto corretta la condanna alle spese da parte del tribunale che - quale giudice di appello su un impugnazione proposta avverso un ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di conferma di misura cautelare personale in precedenza disposta - aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame perché nelle more del giudizio incidentale era stata emessa sentenza di condanna divenuta irrevocabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)