Sez. 3, Sentenza n. 2498 del 23/06/1975 (Rv. 376408 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDURA EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONE - FASE DI COGNIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDURA EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONE - FASE DI COGNIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON L'APPELLO - NECESSITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Il procedimento, delineato dalla legge 22 luglio 1966 n 607 per l'affrancazione dell'enfiteusi, si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, di cui al titolo primo del libro quarto del codice di rito, caratterizzandosi per la successione di due fasi, integrate tuttavia in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso: la prima, necessaria e a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al pretore e concludentesi con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva nel caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda, eventuale, a cognizione piena, affidata inderogabilmente alla Sezione specializzata agraria, la cui sentenza e di primo grado e puo percio essere impugnata con l'appello, e non, direttamente, col ricorso per Cassazione. (V 3/74, mass n 367484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)