Sez. 3, Sentenza n. 3 del 04/01/1974 (Rv. 367484 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDURA EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - FASE DI COGNIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - RISPETTIVA DECISIONE CON ORDINANZA E CON SENTENZA - INIMPUGNABILITA DELL'ORDINANZA PRETORILE - RIESAME DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ATTO D'IMPUGNAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDURA EX LEGGE N 607 DEL 1966 - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE SOMMARIA DAVANTI AL PRETORE - FASE DI COGNIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - RISPETTIVA DECISIONE CON ORDINANZA E CON SENTENZA - INIMPUGNABILITA DELL'ORDINANZA PRETORILE - RIESAME DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - ATTO D'IMPUGNAZIONE - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966, n 607 per l'affrancazione della enfiteusi si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, di cui al titolo primo del libro quarto del codice di rito, per suoi particolari accostamenti al procedimento di ingiunzione, e piu spiccatamente al procedimento di convalida di sfratto, caratterizzandosi per la successione di due fasi, che si integrano tuttavia in un unico processo, interamente di tipo giurisdizionale e contenzioso: la prima, necessaria, a cognizione sommaria, che e affidata inderogabilmente al pretore, e che si conclude con una ordinanza, immediatamente produttiva di effetti, e destinata a divenire definitiva nel caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda, eventuale, a cognizione piena, che e riservata alla Competenza, egualmente inderogabile, del giudice specializzato agrario, e che, attraverso il normale corso delle impugnazioni, e dei relativi gradi di giurisdizione, consegue il perfezionamento della cosa giudicata. Sia che il pretore disponga l'affrancazione, sia che la neghi, il provvedimento con il quale egli emette le relative statuizioni e l'ordinanza, contro la quale la legge non prevede impugnazione, salva la facolta per ciascuna delle parti, che vi abbia interesse, di far proseguire il processo davanti alla Sezione specializzata agraria, per ottenere da questa, in Sede di piena cognizione, il riesame della questione gia risolta, ma in via di semplice delibazione, dal pretore. Alla prosecuzione del processo davanti alla Sezione specializzata agraria puo servire anche un atto che la parte abbia denominato di impugnazione, in quanto e valido a tale scopo un atto che, pur nell'inesatta qualificazione datagli dalla parte, contenga tutti i requisiti formali indispensabili richiesti dall'art 163 cod proc civ e sia stato regolarmente notificato. (V 2929'72, mass n 360666; 458'71, mass n 350064; (V 3591'69, mass n 343467).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)