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Sez. L, Sentenza n. 11024 del 12/05/2006 (Rv. 589239 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 1962 sulla sicurezza sociale - Domanda di trasferimento in Italia dei contributi versati nei periodi di lavoro in Svizzera - Riliquidazione della pensione - Decorrenza - Dalla data di decorrenza originaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589239-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di ricostituzione della pensione a seguito della domanda di trasferimento in Italia dei contributi versati nei periodi di lavoro in Svizzera, trova applicazione la regola di cui all'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 che, sostituendo retroattivamente la diversa regola di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, dispone che la riliquidazione della pensione abbia effetto dalla data di decorrenza originaria e non dal mese successivo alla domanda di trasferimento dei contributi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 22 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 18/05/1973 num. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)