diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13027 del 24/12/1997 (Rv. 511187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 1962 sulla sicurezza sociale - Facoltà dei cittadini italiani di trasferire nell'assicurazione generale i.v.s. i contributi versati nell'assicurazione svizzera - Riliquidazione della pensione - Decorrenza - Dalla data di decorrenza originaria - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La convenzione italo - svizzera sulla sicurezza sociale del 1962, resa esecutiva con legge 31 ottobre 1963. n. 1781, include nel proprio campo di applicazione la legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tale espressamente considera sia il complesso delle disposizioni vigenti all'epoca della sua stipulazione sia le successive norme di modifica o di completamento, onde consentire di mantenere una dinamica corrispondenza della normativa concordata rispetto all'evolversi delle legislazioni degli Stati contraenti. Ne deriva che quando l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo a tale convenzione, concluso il 4 luglio 1969 e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 283, attribuisce (nel primo comma) ai cittadini italiani la facoltà di chiedere che i contributi versati all'assicurazione svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, ed impone correlativamente (nel terzo comma) a queste ultime di utilizzare tali contributi al fine di far conseguire all'assicurato (o a i suoi superstiti) i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana "citata all'art. 1 della Convenzione", esso fa riferimento all'intera normativa sulle pensioni a carico dell'a.g.o., ivi compresa la disciplina del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, non rilevando in contrario che quest'ultimo sia entrato in vigore dopo la ratifica della convenzione o non sia richiamato nel successivo Accordo aggiuntivo. Pertanto nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia richiesto il detto trasferimento di contributi trova applicazione la regola di cui all'art. 5 del d.P.R. in ult. cit., che (sostituendo retroattivamente la diversa regola di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818) dispone che la riliquidazione della pensione abbia effetto dalla data di decorrenza originaria, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che il trasferimento contributivo avvenga senza la maggiorazione di interessi, trattandosi di una scelta discrezionale degli Stati contraenti, e senza che, venendo in questione i diritti soggettivi dell'assicurato, possano essere invocate difformi disposizioni contenute in circolari amministrative degli enti previdenziali.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 22 CORTE COST., Legge 31/10/1963 num. 1781 art. 1, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 18/05/1973 num. 283 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)