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Sez. L, Sentenza n. 4649 del 02/04/2002 (Rv. 553422 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riliquidazione della pensione in seguito al versamento di contributi per periodi anteriori alla decorrenza della pensione - Disciplina ex art. 5 d.P.R. n. 488 del 1968 - Applicabilità al versamento di contributi inerenti a periodi successivi alla originaria liquidazione - Esclusione - Fattispecie relativa al trasferimento di contributi versati in Svizzera.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553422-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

La disciplina dettata dall'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, che prevede la riliquidazione della pensione in caso di versamento di contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, non può trovare applicazione anche per il versamento di contributi inerenti a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della prestazione pensionistica (fattispecie relativa al trasferimento di contributi versati in Svizzera successivamente alla liquidazione da parte dell'INPS del "pro rata" di pensione).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1988 num. 488 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)