Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23919 del 11/10/2017 (Rv. 646794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE | Forme e modalità - Limiti - Notificazione a mezzo "fax" autorizzata dal giudice - Inesistenza dell'atto - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE
In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 ss. c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)