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Sez. 5, Sentenza n. 4319 del 25/03/2003 (Rv. 561357 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE | Forme e modalità - Limiti - Notificazione a mezzo "fax" - Mancanza dei requisiti di legge essenziali - Conseguenze - Inesistenza dell'atto.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561357-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE

In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)