Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28/01/2022 (Rv. 663666 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Invito al pagamento del contributo unificato - Notifica - Forme di cui all'art. 137 c.p.c. - Trasmissione a mezzo telefax - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
L'invito al pagamento del contributo unificato, anche se emanato senza la contestuale irrogazione di una sanzione, deve essere notificato al contribuente nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c. presso il domicilio eletto, o altrimenti presso l'ufficio, non potendosi considerare equipollente a tali forme la trasmissione a mezzo telefax al difensore costituito, in assenza di una specifica disposizione che lo consenta; ne consegue che in tale ultima ipotesi trova applicazione il principio generale in tema di atti tributari per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinandone la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/05/2002 num. 115 art. 248, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)