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Sez. 3, Sentenza n. 6148 del 19/10/1983 (Rv. 430941 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA L'INAM ED I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - PARTE ECONOMICA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430941-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA L'INAM ED I COSIDDETTI LEGALI ESTERNI - PARTE ECONOMICA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*

La nullità - per contrasto con l'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, il quale prevede l'inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti per le prestazioni dei procuratori e degli avvocati - della parte economica della convenzione stipulata dall'i.N.A.M. con i cosiddetti legali esterni (per regolare i singoli futuri rapporti di clientela), è correlata alla natura professionale delle prestazioni rese dai legali, nell'ambito di un rapporto oneroso e parasubordinato, la quale costituisce oggetto della protezione apprestata da detta norma e non è esclusa né dalla previsione dell'Obbligo dei professionisti di attenersi a determinate direttive - trattandosi di vincolo relativo soltanto all'interesse del committente e non incidente sul profilo strettamente tecnico dell'attività professionale e sulle sue modalità di svolgimento - né dalla cosiddetta standardizzazione o ripetitività delle pratiche legali, la quale, se può rilevare ai fini della Determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, non è certo idonea a giustificarne la disapplicazione. (V 4909/82; (V 4114/80, mass n 408017; (V 4113/80, mass n 408014; (V 3684/80, mass n 407552; (V 3681/80, mass n 407548).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)