Sez. 3, Sentenza n. 16716 del 07/11/2003 (Rv. 567957 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione di valori personali garantiti dalla Costituzione, o da leggi speciali o da norme sui diritti dell'uomo - Danno diretto non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) - Configurabilità - Fondamento - Risarcibilità - Valutazione equitativa.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La lesione di valori della persona umana protetti dalla Costituzione, o da leggi speciali, o da norme imperative sui diritti umani, conseguente a fatto illecito, costituisce danno diretto non patrimoniale, risarcibile a norma dell' art. 2059 cod. civ. con valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 cod. civ.), perché il rinvio recettizio di detta norma "ai casi determinati dalla legge" non concerne soltanto l'ipotesi del danno morale soggettivo derivato dal reato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)