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Sez. 3, Sentenza n. 720 del 16/01/2006 (Rv. 587262 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 del codice civile - Danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori personali costituzionalmente rilevanti - Risarcibilità - Qualificazione del fatto illecito come concreta fattispecie di reato - Necessità - Esclusione - Accertamento in sede civile della responsabilità in via presuntiva - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587262-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

L'articolo 2059 del codice civile va letto in relazione al disposto dell'articolo 2 della Carta costituzionale come norma di tutela dell'esplicazione della persona umana nella realtà sociale. Ne consegue che il riferimento, contenuto nell'articolo 2059, al reato di cui all'articolo 185 del cod. pen., non postula la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente, nella sua oggettività, all'astratta previsione di una figura di reato, così che il danno non patrimoniale potrà essere risarcito anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la responsabilità dell'autore del fatto sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)