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Sez. L, Sentenza n. 9024 del 05/06/2003 (Rv. 563962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Limiti del relativo sindacato da parte della Corte di cassazione - Conseguenze - Opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva - Censura o convalida di entrambe - Carattere fisiologico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; ne consegue che, in ragione del limite al sindacato della Corte di cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito delle medesime disposizioni collettive siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che alcune pronunce di legittimità relative a sentenze di merito che avevano fatto applicazione dell'art. 55 del CCNL del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste potessero costituire un precedente in senso proprio, utile ai fini della decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)