Sez. L, Sentenza n. 1020 del 02/02/1998 (Rv. 512126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corsi di formazione professionale finanziati dalle Regioni - Enti di formazione convenuti in giudizio per obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti - Chiamata in garanzia impropria dell'ente finanziatore - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di corsi di istruzione professionale finanziati dalla Regione, è configurabile un rapporto di garanzia impropria ed è perciò ammissibile la chiamata in rilevazione della Regione da parte dell'ente di formazione professionale convenuto in giudizio da un proprio dipendente per il pagamento di spettanze retributive, non ostandovi l'eterogeneità dei titoli costitutivi e del contenuto delle obbligazioni rispettivamente derivanti dai rapporti di lavoro tra istituti di formazione professionale e personale dipendente e da quelli fra istituti e regioni finanziatrici dei corsi, posto che l'introduzione del limite dell'omogeneità delle obbligazioni coinvolte nella domanda principale e nella chiamata in garanzia si pone in contrasto con l'ampiezza del concetto di garanzia impropria e con le esigenze pratiche in vista delle quali esso è stato formulato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)