Sez. 2, Sentenza n. 602 del 09/03/1970 (Rv. 345726 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - VALIDITA - PRESUPPOSTI - QUALIFICA DI IMPIEGATO O DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO RIVESTITA DA PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO ASSICURATIVO - VALIDITA - PRESUPPOSTI - QUALIFICA DI IMPIEGATO O DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO RIVESTITA DA PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Per l'insorgere di un valido rapporto assicurativo in tema di infortuni sul lavoro e sufficiente la sussistenza dei requisiti soggettivi della subordinazione e della manualita dell'attivita esplicata nonche di quelli oggettivi della lavorazione tutelata, a nulla rilevando che il prestatore d'opera sia inquadrato nella categoria impiegatizia, dovendosi in materia avere riguardo alla effettiva natura delle prestazioni lavorative e non alla qualifica giuridica del rapporto di lavoro, ne che al medesimo prestatore sia eventualmente attribuibile la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, potendo tale qualifica avere una sua Rilevanza solo nei confronti dei terzi (nella specie possessori di autoveicoli da parcheggiare, tenuti a corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico). (V 2627-68).*
Riferimenti normativi: Legge 25/01/1947 num. 14 art. 1, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 1, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 199 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)