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Sez. L, Sentenza n. 13934 del 25/09/2002 (Rv. 557580 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Calcolo - Contratto di lavoro a tempo determinato - Computabilità dei periodi inferiori a quindici giorni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557580-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

In tema di trattamento di fine rapporto, l'art 2120 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n.297), nel prevedere che il trattamento di fine rapporto è dovuto "in ogni caso" di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fissa il principio dell'arrotondamento al mese delle frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni, ma non quello della irrilevanza delle frazioni di mese inferiori a quindici giorni. Pertanto tale norma non abroga il comma secondo dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 230, che prevede per tutti i lavoratori a tempo determinato il diritto ad una indennità di fine lavoro, da calcolarsi in base al principio di proporzionalità alle frazioni di anno di attività lavorativa prestata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)