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Sez. L, Sentenza n. 4057 del 27/04/1987 (Rv. 452840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CALCOLO - COMPUTABILITÀ DEI SOLI ANNI E MESI - PERIODI DI GIORNI INFERIORI A QUINDICI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PROTRAZIONE DEL SERVIZIO PER UN NUMERO DI GIORNI INFERIORE A QUINDICI - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA - INSUSSISTENZA - CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI DI CONTINGENZA EX ART. 5, TERZO COMMA, LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - CALCOLO - COMPUTABILITÀ DEI SOLI ANNI E MESI - PERIODI DI GIORNI INFERIORI A QUINDICI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - PROTRAZIONE DEL SERVIZIO PER UN NUMERO DI GIORNI INFERIORE A QUINDICI - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA - INSUSSISTENZA - CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI DI CONTINGENZA EX ART. 5, TERZO COMMA, LEGGE CITATA - ESCLUSIONE.*

Il primo comma dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297) - stabilendo che il trattamento di fine rapporto "si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore alla retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13, 5" e che "la quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni" - assume come elementi di calcolo solo gli anni ed i mesi, considerando irrilevanti i periodi formati da un numero di giorni inferiore a quindici. Pertanto, la protrazione del servizio per un numero di giorni inferiore a quindici dopo l'entrata in vigore (1 giugno 1982) della citata legge n. 297 del 1982 non dà diritto, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della stessa legge, ad un corrispettivo trattamento di fine rapporto secondo la nuova disciplina - senza che ciò autorizzi alcun sospetto d'incostituzionalità - con l'ulteriore conseguenza dell'inapplicabilità, nella detta ipotesi, anche della disposizione del terzo comma dello stesso art. 5, la quale (a parte la questione del suo collegamento con quella del secondo comma) prevede comunque la corresponsione degli aumenti di contingenza solo come prestazione accessoria del trattamento di fine rapporto disciplinato dal nuovo testo dell'art. 2120 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)