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Sez. 5, Sentenza n. 12345 del 10/06/2005 (Rv. 584081 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquota - Determinazione - Competenza - Della giunta comunale fino al 31 dicembre 1996 e, poi, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 267 del 2000 - Del consiglio comunale nel periodo intermedio.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584081-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta è appartenuta alla giunta comunale, alla quale era stata originariamente attribuita dall'art. 6, comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (con efficacia derogatoria del criterio stabilito dalla legge 8 agosto 1990, n. 142, il cui art. 32 demandava alla competenza esclusiva del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi), fino alla sostituzione di tale norma operata, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (che ha eliminato tale deroga), ed è stata poi alla giunta nuovamente assegnata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 48 e dell'assenza di un'espressa riserva in favore del consiglio comunale. Correlativamente, deve ritenersi che la competenza in esame sia spettata al consiglio comunale a partire dal 1° gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)