Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 14/11/1966 (Rv. 325260 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - CRITERI - SENTENZA STRANIERA DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO FRA CITTADINI ITALIANI EMESSA IN BASE AD ACCETTAZIONE AD OPERA DI UNA DELLE PARTI DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA - RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STRANIERO - ACCERTAMENTO - CRITERI - SENTENZA STRANIERA DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO FRA CITTADINI ITALIANI EMESSA IN BASE AD ACCETTAZIONE AD OPERA DI UNA DELLE PARTI DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA - RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE.*
I principi sulla Competenza giurisdizionale, in base ai quali - secondo l'art. 797, n.1, cod.proc.civ. - il giudice della delibazione di una sentenza straniera deve accertare se il giudice che l'ha emessa potesse conoscere della causa, vanno desunti dagli artt. 2 e 4 cod.proc. civ., sicche, stante il divieto di deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - posto dall'art.2 - l'accettazione del convenuto, contemplata dall'art. 4, non puo essere valido criterio di collegamento se non nei casi in cui la deroga alla giurisdizione e consentita dal predetto art. 2. Non puo, pertanto, concedersi il riconoscimento ad una sentenza di annullamento di matrimonio tra cittadini italiani pronunziata dal giudice straniero, se il momento di collegamento con la giurisdizione straniera e costituito solo dall'accettazione della medesima ad opera del convenuto. (Cfr.78-64 - 1596-62 - 2310-61 - 2011-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)