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Sez. 1, Sentenza n. 4770 del 12/05/1998 (Rv. 515344 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI | Giudizi antecedenti alla legge 218 del 1995 - Requisito di cui all'art. 797 n. 1 cod. proc. civ. - Criteri di collegamento - Residenza estera del cittadino italiano - Necessità - Mera accettazione della giurisdizione straniera da parte del cittadino - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515344-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI

Ai fini della ammissibilità della delibazione di sentenze straniere in tema di scioglimento del matrimonio, il requisito fissato dall'art. 797, n. 1, cod. proc. civ. (con riferimento ai giudizi antecedenti all'entrata in vigore della legge 218 del 1995) sussiste qualora il cittadino italiano abbia effettiva residenza all'estero, così che non può concedersi riconoscimento ad una sentenza straniera (nella specie, dell'autorità giudiziaria messicana) se il momento di collegamento è costituito soltanto dall'accettazione, da parte del cittadino italiano, della giurisdizione straniera.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)