Sez. 6, Sentenza n. 1 del 09/01/1998 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210837 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Procedimento di estradizione per l'estero - Funzione di garanzia della osservanza di superiori norme di diritto internazionale - Condanna della parte privata alle spese in caso di rigetto del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In tema di procedimento di estradizione per l'estero, nel caso di rigetto del ricorso per cassazione della parte privata avverso la sentenza della corte di appello favorevole alla estradizione, non deve essere pronunciata condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il giudizio di estradizione si inquadra nei rapporti giurisdizionali tra lo Stato italiano e le autorità straniere e ha funzione di garanzia della osservanza delle convenzioni internazionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)