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Sez. 6, Sentenza n. 3702 del 18/11/1998 Cc. (dep. 19/01/1999) Rv. 212257 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati uniti d'America - Condanna della parte alle spese in caso di rigetto del ricorso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212257-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di procedimento di estradizione per l'estero, alla pronuncia di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione verso gli Stati uniti d'America non consegue, a norma dell'art. XXI del trattato del 13 ottobre 1983, la condanna alle spese; queste, invero, non rientrano nella categoria delle spese processuali vere e proprie, ma in quella più generica di spese per l'amministrazione della giustizia, considerata la natura prevalentemente amministrativa del procedimento di estradizione che prevede, solo in via incidentale, una fase di garanzia giurisdizionale il cui esito positivo, peraltro, non rende obbligatoria l'estradizione, affidata esclusivamente alla scelta politico-amministrativa del Ministro di Grazia e Giustizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)