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Sez. 6, Sentenza n. 188 del 17/01/1997 Cc. (dep. 06/02/1997) Rv. 207512 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Disposta in fase dibattimentale - Mutamento del collegio - Rinnovazione del dibattimento - Efficacia della già disposta sospensione - Sussistenza - Anche con riguardo ai termini decorrenti dinanzi al nuovo collegio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207512-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del collegio, non solo l'effetto sospensivo dei termini di durata della custodia cautelare, conseguente ad ordinanza emessa dal precedente collegio, conserva i suoi effetti sospensivi anche in relazione ai termini decorrenti davanti al nuovo collegio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)