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Sez. 1, Sentenza n. 4879 del 31/07/1981 (Rv. 415600 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OFFERTA DI UN MAGGIOR VALORE A RETTIFICA DEL MINOR VALORE DICHIARATO - EFFETTI - CARATTERE VINCOLANTE - SIA PER IL CONTRIBUENTE SIA PER LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI CONGRUITA - AMMISSIBILITA - LIMITI - TRASFERIMENTO DI AREE O SUOLI - VALUTABILITA AUTOMATICA DI UNA PARTE DI ESSI CON IL SISTEMA TABELLARE - VALORE ATTRIBUIBILE ALLA RESTANTE PARTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415600-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE - OFFERTA DI UN MAGGIOR VALORE A RETTIFICA DEL MINOR VALORE DICHIARATO - EFFETTI - CARATTERE VINCOLANTE - SIA PER IL CONTRIBUENTE SIA PER LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI CONGRUITA - AMMISSIBILITA - LIMITI - TRASFERIMENTO DI AREE O SUOLI - VALUTABILITA AUTOMATICA DI UNA PARTE DI ESSI CON IL SISTEMA TABELLARE - VALORE ATTRIBUIBILE ALLA RESTANTE PARTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'offerta di un maggior valore, ai fini della tassazione per imposta di registro, effettuata dal contribuente nel ricorso contro l'accertamento, a rettifica del minor valore dichiarato nell'atto o, comunque, del prezzo in esso indicato, e vincolante, sia per il contribuente che per le commissioni: cio oltreche per il valore confessorio che detta offerta assume e per la facolta dell'ufficio di esigere immediatamente l'imposta su tale maggior valore (impregiudicato restando il corso del giudizio di congruita), anche per la natura giurisdizionale del procedimento innanzi alle commissioni tributarie nel quale - stante il richiamo, operato dall'art 39 del DPR 26 ottobre 1972 n 636 al primo libro del codice di procedura civile - trova applicazione il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art 112 cod proc civ), con la conseguenza che le commissioni, nel giudizio di congruita, non possono eccedere, nella Determinazione del valore imponibile, rispettivamente dal minimo rappresentato dall'offerta del contribuente (che si traduce in una formulazione di petitum) e dal massimo rappresentato dall'accertamento dell'ufficio, indipendentemente dal sistema da adottare per la valutazione, sicche nell'ipotesi di trasferimento di aree o suoli, ove una parte di essi sia valutabile automaticamente col sistema tabellare, il valore da attribuirsi alla restante parte non puo essere inferiore all'importo della differenza fra il valore complessivamente indicato dal contribuente e quello risultante dalla valutazione automatica. (Conf 2197/74, mass n 370571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 35, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 39, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 40, Legge 12/06/1930 num. 742 art. 12, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 43, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)