Sez. 1, Sentenza n. 2197 del 22/07/1974 (Rv. 370571 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - DENUNZIA - IN GENERE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DEL VALORE PRECEDENTEMENTE DENUNZIATO - EFFETTI - CARATTERE VINCOLANTE PER IL CONTRIBUENTE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - ESCLUSIONE - AMMONTARE DELLA RETTIFICA - LIMITE MINIMO PER LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - DENUNZIA - IN GENERE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DEL VALORE PRECEDENTEMENTE DENUNZIATO - EFFETTI - CARATTERE VINCOLANTE PER IL CONTRIBUENTE - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO DI CONGRUITA - ESCLUSIONE - AMMONTARE DELLA RETTIFICA - LIMITE MINIMO PER LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
La dichiarazione di rettifica del valore precedentemente denunziato e vincolante per il contribuente (come avente efficacia di una confessione) e conferisce all'ufficio fiscale la facolta di acquisire l'ulteriore corrispondente ammontare del tributo, senza che resti, peraltro, precluso il corso del giudizio di congruita. La predetta rettifica si pone, inoltre, come un limite rispetto ai poteri delle commissioni tributarie, nel senso che queste non possono stabilire un valore inferiore a quello indicato nella rettifica medesima senza incorrere in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art 112 cod proc civ), applicabile anche al processo tributario. (V 2804'73, mass n 366365; 682'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 35, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 39 com. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 40, Legge 12/06/1930 num. 742 art. 12, Regio Decr. 13/01/1936 num. 2313 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)