Sez. 1, Sentenza n. 2691 del 29/04/1982 (Rv. 420546 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - IMPONIBILE DICHIARATO - NOZIONE - IMPONIBILE INDICATO DAL CONTRIBUENTE NEL RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE CONTRO L'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IN GENERE - IMPONIBILE DICHIARATO - NOZIONE - IMPONIBILE INDICATO DAL CONTRIBUENTE NEL RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE CONTRO L'ACCERTAMENTO DELL'UFFICIO - INCLUSIONE.*
Per imponibile dichiarato dal contribuente che, ai sensi dell'art. 174 del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, consente l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della corrispondente imposta, si intende anche quello indicato dal contribuente nel ricorso proposto davanti alle commissioni tributarie contro l'accertamento dell'ufficio, trattandosi di imponibile non più contestabile, e suscettibile solo di aumento ma non di diminuzione, atteso che le commissioni, anche se accolgono il ricorso, non possono mai determinare un imponibile inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, tale ammontare costituendo il limite della domanda proposta e, conseguentemente, il limite dei poteri del giudice, in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, operante anche nel processo tributario. (V 4879/81, mass n 415600; (V 2197/74, mass n 370571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 174 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)