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Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 23/05/1991 (Rv. 472333 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali | "Actio confessoria servitutis" - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472333-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653, n. 1, cod. civ., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)