Sez. 2 - , Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023 (Rv. 669274 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali - Actio confessoria servitutis - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI
Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, c.p.c.
Cod. Civ. art. 2653 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)