Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003 (Rv. 563695 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Opposizione di terzo ai sensi dell'art. 831 cod. proc. civ., in relazione all'art. 404, primo comma, stesso codice - Legittimazione del curatore fallimentare - Per far valere l'inopponibilità alla massa, "ex" art. 45 legge fall., del contratto di vendita accertato dal lodo - Sussistenza - Fondamento.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Ove deduca l'inopponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'atto di vendita stipulato dal fallito, il curatore agisce nella veste di terzo, in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, senza alcun riguardo a posizioni soggettive di quest'ultimo; ne consegue che egli è, in detta veste, legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo, "ex" art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 dello stesso codice), avverso il lodo arbitrale pronunciato nella controversia tra l'acquirente ed il fallito nascente dal contratto medesimo, potendo accampare un proprio diritto autonomo e incompatibile rispetto ai rapporti accertati dal lodo opposto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 831 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)