Sez. 5, Sentenza n. 47739 del 12/11/2003 Ud. (dep. 15/12/2003) Rv. 227776 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Reato commesso da ignoti - Richiesta di autorizzazione del g.i.p. - Necessità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
In tema di riapertura delle indagini, l'art. 415 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che la richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti debba essere proposta non soltanto prima, ma anche dopo che il provvedimento di archiviazione sia emesso. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, vengano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, i due procedimenti sono del tutto autonomi e non si verifica, pertanto, alcuna "riapertura" delle indagini che necessiti di autorizzazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)