Sez. 6, Sentenza n. 1295 del 12/12/2002 Cc. (dep. 14/01/2003) Rv. 223588 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Reato commesso da ignoti - Richiesta di autorizzazione del g.i.p. - Necessità a seguito della novella dell'art. 415, comma 3 c.p.p. di cui alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, segnatamente del comma 3 di detto articolo - il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la norma in questione è inserita - deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il g.i.p. possa legittimamente negarla (nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 com. 3 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)