Sez. 1, Sentenza n. 26793 del 16/06/2005 Ud. (dep. 19/07/2005) Rv. 232098 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti | Autorizzazione alla riapertura delle indagini - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti
Nel procedimento contro ignoti, pur dopo la modifica dell'art. 415 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 16 Legge n. 479 del 1999, che ha introdotto al terzo comma la previsione secondo cui "si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni di cui al presente titolo", non è richiesta l'autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, la quale non assolve alla funzione di garanzia dell'archiviazione nei confronti di persone già individuate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)