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Sez. L, Sentenza n. 2686 del 23/04/1980 (Rv. 406466 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - ACQUISIZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - RINUNCIA AL DIRITTO AL TERMINE DI DURATA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - EFFETTI - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1980-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406466-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - ACQUISIZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - RINUNCIA AL DIRITTO AL TERMINE DI DURATA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - EFFETTI - MOMENTO DETERMINANTE.*

Il diritto alla proroga legale di un rapporto agrario di affitto viene acquisito e diventa attuale con l'entrata in vigore della norma che lo prevede, ancorche non sia scaduto ancora il termine di durata convenzionale del rapporto medesimo, in quanto la norma che prevede la proroga legale di un rapporto in corso esplica immediatamente il suo effetto precettivo operando, all'atto della sua entrata in vigore, la proroga del termine del rapporto medesimo, sostituendo a tale termine contrattuale quello legale. Pertanto anche gli effetti della rinuncia eventuale al diritto al termine cosi modificato si producono immediatamente con la manifestazione negoziale di dismissione di tale diritto e non gia alla scadenza del termine contrattuale. (V 854/79, mass n 397030; (V 3468/78, mass n 392944; (V 1952/77, mass n 385679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)