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Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 03/02/2000 (Rv. 533400 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ammissione dell'accertamento tecnico - Istanza di revoca - Reiezione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533400-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto ha natura meramente ordinatoria e comunque strumentale rispetto al giudizio di merito e non contiene statuizioni sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)