Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 03/02/2000 (Rv. 533400 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ammissione dell'accertamento tecnico - Istanza di revoca - Reiezione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto ha natura meramente ordinatoria e comunque strumentale rispetto al giudizio di merito e non contiene statuizioni sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)