Sez. U, Sentenza n. 7129 del 21/07/1998 (Rv. 517370 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento ammissivo di accertamento tecnico preventivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Consegue che avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che li adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)