Sez. 3, Ordinanza n. 17368 del 08/08/2007 (Rv. 598641 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza istruttoria ammissiva di consulenza tecnica d'ufficio - Istanza di revoca di detto provvedimento - Rigetto da parte del giudice istruttore - Impugnabilità della relativa ordinanza con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza istruttoria con la quale il giudice di merito rigetta l'istanza di revoca del provvedimento di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, non ha, nemmeno per implicito e pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza e, pertanto, non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, comunque modificabile ed inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)