Sez. 3, Sentenza n. 285 del 31/01/1967 (Rv. 326087 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti deducano inadempienze reciproche, occorre procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare, in relazione alla successione logica, e non soltanto cronologica, dei singoli inadempimenti contrattuali, il nesso causale che vale a giustificare, nei limiti dell'adeguatezza e della proporzionalita, l'inadempimento dell'uno nei confronti dell'altro. Tale valutazione, se sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Cfr. 322420).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)