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Sez. 3, Sentenza n. 3684 del 12/11/1969 (Rv. 343931 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA - DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343931-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA - DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - CRITERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti deducano inadempienze reciproche, occorre procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare, in relazione alla successione logica, e non soltanto cronologica, dei singoli inadempimenti contrattuali, il nesso causale, che vale a giustificare, nei limiti dell'adeguatezza e della proporzionalita, l'inadempimento dell'uno nei confronti dell'altro. Tale valutazione, se sorretta da motivazione priva di vizi logici e giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 205-69, massima n 338135 285-67, massima n 326087).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)