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Sez. 5, Sentenza n. 28688 del 23/12/2005 (Rv. 586102 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Sottoscrizione della copia per l'ufficio tributario ex art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Sussistenza - Mancata contestazione - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586102-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

In tema di contenzioso tributario e nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, non può parlarsi di totale mancanza di sottoscrizione, né di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, quando, pur mancando la sottoscrizione dell'originale del ricorso diretto alla segreteria della commissione tributaria, sia regolarmente sottoscritta la copia del ricorso, trasmessa all'ufficio tributario ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. citato, ugualmente necessaria per la valida proposizione del ricorso, la cui conformità all'originale non venga contestata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)