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Sez. 5, Sentenza n. 8976 del 20/06/2002 (Rv. 555195 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE | Disciplina processuale regolata dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Copia del ricorso destinata all'ufficio tributario - Ricorrente sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555195-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE

Nel sistema del rito tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, la copia del ricorso destinato all'ufficio priva soltanto della riproduzione della procura "ad litem" contenuta nell'originale non integra l'ipotesi di "sostanziale difformità" della copia rispetto all'originale, per la quale l'art. 17 prevede l'inammissibilità dell'atto introduttivo, qualora la copia stessa rechi l'indicazione della fonte del potere rappresentativo del difensore, e consenta così di individuare il ricorrente (artt.3 e 15).In tali casi, essendo la procura "ad litem" contenuta nell'originale del ricorso, depositato presso la segreteria della commissione tributaria, la sussistenza del potere rappresentativo e dello "jus postulandi" in capo al difensore tecnico è certa e, comunque, verificabile dall'ufficio tributario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)