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Sez. U, Sentenza n. 3261 del 29/04/1988 (Rv. 458695 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458695-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONSORZIO DEL PORTO DI BARI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il consorzio del porto di Bari ha natura di ente pubblico economico, indipendentemente dalla Mancanza di un espresso riconoscimento legislativo in tal senso, in quanto la sua prevalente attività, pur se correlata ad interessi generali e conseguenzialmente soggetta a controlli amministrativi, è improntata a criteri di economicità e gestita con strutture imprenditoriali. Ne deriva il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti di detto consorzio, e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alle controversie su diritti inerenti al rapporto stesso (ivi inclusi quelli contemplati dal regolamento organico del personale). (V 1951/86, mass n 445199; (V 3097/85, mass n 440795; (V 715/82, mass n 418512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)