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Sez. U, Sentenza n. 1951 del 19/03/1986 (Rv. 445199 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO - INCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CARATTERE PRIVATISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1986-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445199-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO - INCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - CARATTERE PRIVATISTICO - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALL'A.G.O..*

L'ente autonomo del porto di Palermo, istituito con legge 14 novembre 1961 n. 1268, ha natura di ente pubblico economico, in quanto svolge, in via preminente rispetto a quella di costruzione ed impianto delle attrezzature portuali, un'attività di gestione di tali attrezzature e di offerta agli utenti dei servizi portuali, la quale, al pari dell'analoga attività affidata in genere agli enti autonomi degli altri porti, integra Esercizio di un'impresa commerciale, ancorché in regime di tipo monopolistico. Ne consegue il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti del predetto ente e la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 6683/83, mass n 431408; (V 6371/83, mass n 431094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 14/11/1961 num. 1268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)