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Sez. L, Sentenza n. 715 del 06/02/1982 (Rv. 418512 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - CONSEGUENZE - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418512-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTI DI LAVORO CON IL PERSONALE - NATURA PRIVATISTICA - CONSEGUENZE - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Al consorzio autonomo del porto di Genova, tenuto conto della prevalenza - rispetto a quelle pubblicistiche - delle attribuzioni di carattere imprenditoriale ad esso affidate nella gestione della stazione marittima e di quella aeroportuale, deve riconoscersi natura di ente pubblico economico, anche con riferimento al periodo anteriore alla legge 19 maggio 1975 n. 168, che tale natura ha, con un inciso, esplicitamente affermato, dettando, all'art. 1, il testo sostitutivo del primo comma dell'art. 1 del R.d. 16 gennaio 1936 n. 801. Ne deriva la natura privatistica dei rapporti di lavoro del personale da esso dipendente e delle relative Disposizioni regolamentari, la cui interpretazione (concernente, nella specie, la Determinazione della qualifica di direttore di Sezione ai sensi dell'art. 109 del regolamento organico del 1973) è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici. (V 5503/80, mass n 409370, sulla prima parte; (V 3221/77, mass n 386739, sulla prima parte; (V 1/80, mass nn 403358 e 403357, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1936 num. 801 art. 1, Legge 19/05/1975 num. 168 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)