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Sez. L, Sentenza n. 5413 del 19/06/1987 (Rv. 453990 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453990-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, dato che non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima latitudine, non necessitano di specifica enunciazione, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano espliciti, la loro indicazione risulti illogica o erronea. (Conf 6466/83, mass n 431205).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)