Sez. L, Sentenza n. 79 del 04/01/1995 (Rv. 489524 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sussistenza di giusti motivi nei confronti della parte totalmente vittoriosa - Ammissibilità - Necessità di specifiche enunciazioni di detti motivi - Esclusione - Incensurabilità in cassazione del relativo potere del giudice - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell'incensurabilità in cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)