Sez. 4, Sentenza n. 12680 del 24/08/1989 Ud. (dep. 20/09/1989) Rv. 182098 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DI CORREO - MANCANZA DI RISCONTRI ESTRINSECI - VALORE DI PROVA DECISIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DICHIARAZIONI DI CORREO - MANCANZA DI RISCONTRI ESTRINSECI - VALORE DI PROVA DECISIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di valutazione delle prove, la chiamata di correo può assumere valore di prova decisiva a carico del coimputato qualora, ancorché non corroborata da elementi di riscontro estrinseci, risulti, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico, del tutto credibile sul piano logico e psicologico, perché spontanea, costante, dettagliata e non contrastante con altri elementi istruttori. (V mass n 179266; (Conf mass n 174729); ed ivi citate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)