Sez. 1, Sentenza n. 6974 del 21/06/1995 (Rv. 492963 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Provvedimento su reclamo delle parti della Corte di Appello - Impugnazione con ricorso per cassazione per vizio di motivazione - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il decreto con il quale la Corte di Appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge. Di conseguenza, nel caso in cui venga denunciato il vizio di motivazione, la censura è ammissibile solo quando il vizio del procedimento impugnato si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè quando si verifica una radicale carenza della medesima con la conseguente nullità del provvedimento per difetto di un requisito di forma indispensabile ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), e sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanza probatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)