Sez. 1, Sentenza n. 2731 del 27/03/1997 (Rv. 503326 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Revisione - Procedimento - Decreto della Corte d'Appello in sede di reclamo - Impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Anche per vizi di motivazione - Esclusione - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il decreto con il quale la Corte d'Appello provvede sul reclamo delle parti alla revisione dell'assegno di divorzio è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Costituzione solo per violazione di legge. Di conseguenza, il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, per radicale carenza della medesima, con la conseguenza della nullità del provvedimento per mancanza di un requisito di forma indispensabile ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), sempreché tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficiente razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)