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Sez. 1, Sentenza n. 4623 del 10/05/1999 (Rv. 526149 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Decreto della Corte d'appello su reclamo delle parti - Carattere - Decisorio e definitivo - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. - Ammissibilità - Deduzione di violazione di legge - Carattere esclusivo - Deduzione di vizi di motivazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526149-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

Il decreto con il quale la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod.proc.civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. In tal caso, il sindacato della Cassazione è, peraltro, limitato al solo vizio di violazione di legge, con conseguente deducibilità del vizio di motivazione solo per carenza assoluta della stessa ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità di essa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 12/01/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)